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Elenco organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione

Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Il comma 129 della Legge 107/15, che ha rinnovellato l’art. 11 del D.lgsl. 297/94, affida al Consiglio di Istituto la “scelta” di uno dei docenti e dei due genitori ovvero del genitore e dello studente che devono costituire il nuovo “comitato per la valutazione dei docenti”.

Il Consiglio d’Istituto rappresenta l’organo collegiale di governo dell’istituzione scolastica: esercita la funzione di indirizzo politico-amministrativo, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento della scuola. La gestione dell’istituzione e le relative responsabilità competono al Dirigente scolastico.

L’esercizio della funzione di indirizzo del Consiglio trova la sua massima espressione mediante l’approvazione del Programma annuale proposto dalla Giunta esecutiva (bilancio di previsione); l’adozione del Regolamento interno; l’adozione del Piano dell’Offerta formativa (POF) per l’a.s. 2015/16 e l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2016/19; l’individuazione dei criteri generali su diverse materie che regolano la vita della scuola.

 

 

Aspetti generali di indirizzo e funzionamento

(dall’art. 10 Testo unico 297/1994).

 

1. Il Consiglio di circolo o di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'Istituto.

3. Il Consiglio di circolo o di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'Istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi dell'articolo 42;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri generali per la programmazione educativa;

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione del circolo o dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'Istituto.

 

4. Il Consiglio di circolo o di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'Istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.

7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al Consiglio scolastico provinciale.

 

 

 

Aspetti generali di indirizzo e funzionamento

(dal vigente Ccnl 2006/09 del comparto scuola)

 

·     Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio d’Istituto sulla base delle proposte del Collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra Istituto e famiglie (art. 29, comma 4).

·     In ordine alle indennità e ai compensi a carico del fondo d’Istituto, le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF, su delibera del Consiglio di circolo o d’Istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del Collegio dei docenti (art. 88, comma 1).

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA

 

Il Consiglio di circolo o di Istituto elegge nel suo seno la Giunta esecutiva: ne fanno parte il Dirigente scolastico; il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa; un docente, un genitore, un alunno maggiorenne e un rappresentante del personale ATA, individuati dal Consiglio d’Istituto tra i suoi componenti.

La Giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di circolo o di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La Giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe. Contro le decisioni in materia disciplinare della Giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del Consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

 

Principali riferimenti normativi di approfondimento:

·        D.Lgsl. n. 297 del 16 aprile 1994  (Testo unico istruzione)

·        D.I. n. 44 dell’1 febbraio 2001 (Regolamento contabile);

·        DPR 275 dell’8 marzo 1999 (Autonomia delle istituzioni scolastiche: POF);

·        D.Lgsl. 165 del 30 marzo 2001, art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche);

·        DPR 249/1998 e DPR 235/2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti);

·        Ccnl settore scuola 2006/2009 (tuttora vigente)

Data di ultimo aggiornamento: 24/11/2017